Visione del documento originale: STATUTO ASD "4 JUMPS"

Sommario
 
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI
Art. 1 – Denominazione e sede
Art. 2 - Carattere dell’associazione, scopo e principi ispiratori
Art. 3 – Oggetto sociale e attività sportive dilettantistiche
Art. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali
Art. 5 - Durata
Art. 6 – Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi, recepimento regolamenti sportivi, tutela dei minori e contrasto agli abusi e alla violenza di genere
TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI
Art. 7 - Requisiti per l’ammissione ad associato
Art. 8 - Categorie di associati
Art. 9 - Norme per l’ammissione degli associati
Art. 10 - Diritti degli associati
Art. 11 - Doveri degli associati
Art. 12 - Quote
Art. 13 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari
Art. 14 - Tesserati
TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 15 - Organi associativi
Art. 16 - Assemblea degli associati
Art. 17 – Audio e video assemblee
Art. 18 - Funzionamento dell’assemblea e quorum costitutivi e deliberativi
Art. 19 - Assemblea ordinaria
Art. 20 - Assemblea straordinaria
Art. 21- Consiglio direttivo
Art. 22 - Funzioni del consiglio direttivo
Art. 23 - Presidente, vice presidente e presidente onorario
Art. 24 – Cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
Art. 25 - Segretario e tesoriere
Art. 26 - Organo di controllo e organo di revisione
Art. 27 - Collegio dei probiviri
 
TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI
Art. 28 - Patrimonio ed entrate dell’associazione
Art. 29- Esercizio finanziario e bilancio
Art. 30 - Libri sociali
TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITA’
Art. 31 - Assegnazione degli incarichi e compensi
Art. 32 – Incompatibilità
Art. 33 - Sezioni territoriali e operative
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
Art. 35 – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza, discriminazione e doping
Articolo 36 - Acquisizione della personalità giuridica, trasformazione dell’associazione e
iscrizione al Registro Unico del Terzo settore
Art. 37 - Scioglimento dell’associazione
Art. 38 - Modalità di liquidazione
Art. 39 - Regolamento Interno
Art. 40 - Disposizioni finali
 
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI
Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti c.c. e del Titolo II, Capo I, del D. Lgs. 26 febbraio 2021 n. 36, e successive modifiche e integrazioni, una Associazione Sportiva Dilettantistica
priva di personalità giuridica denominata “4 Jumps- associazione sportiva dilettantistica” – in breve anche “4 Jumps a.s.d.”
2. la sede dell’associazione è fissata nel comune di San Casciano in Val di Pesa, al momento della predisposizione del presente statuto in via XXVII Luglio n. 7/B; l’eventuale trasferimento della sede
sociale nell’ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto;
3. L’associazione potrà istituire – con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile - altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all’estero per l’attivazione di idonee strutture di supporto agli associati ovvero comunque per un migliore perseguimento dell’oggetto sociale.
Art. 2 - Carattere dell’associazione, scopo e principi ispiratori
1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non persegue scopi di natura religiosa e ha per scopo l’esercizio, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa e all’attività sportiva dilettantistica.
2. L’associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:
a) libertà di associazione;
b) assenza di scopo di lucro, anche indiretto;
c) uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;
d) democraticità della struttura;
e) libera eleggibilità degli organi amministrativi;
f) sovranità dell’assemblea degli associati;
g) diritto di voto per tutti gli associati in relazione a qualsiasi argomento posto all’attenzione dell’assemblea degli stessi, ivi compresi l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
h) principio del voto singolo;
i) intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;
j) trasparenza amministrativa con l’obbligo di redigere e approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie e la prudente valutazione del consiglio direttivo ovvero, in assenza di esso, del presidente;
k) devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’associazione.
3. L’associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio dell’ente;
4. È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
5. Il patrimonio residuo all’atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi, o a altra associazione avente finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, che a seguito della L. n. 44 del 26.04.2012, art. 8,comma 23 è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e
le Formazioni Sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 3 – Oggetto sociale e attività sportive dilettantistiche
1. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, e successive modifiche e integrazioni, ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e
gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva - alla disciplina della danza sportiva (all’interno della quale, in particolare ma non solamente, la Country Western Line
Dance), così come regolamentata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e dagli Enti di Promozione Sportiva ai quali delibererà di affiliarsi e di cui accetta gli statuti e i regolamenti.
2. Con delibera del consiglio direttivo, da ratificarsi da parte dell’assemblea dei soci, l’associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.
3. Nel perseguimento dello scopo e oggetto sociale, e a mero titolo esemplificativo, l’associazione potrà:
a) organizzare e gestire l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento e il perfezionamento di ogni disciplina sportiva, in particolare, ma non ini via esclusiva, di quelle di cui al comma precedente, scuole di avviamento allo sport riservate sia a bambini e
adolescenti, che ad adulti e anziani, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e camps;
b) costituire, e organizzare l’attività di squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione
Sportiva cui sarà affiliata ovvero intenda affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
c) organizzare, promuovere e partecipare a gare, tornei e ogni altra attività agonistica nelle discipline sportive praticate, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà
affiliarsi;
d) organizzare, promuovere e partecipare a eventi e manifestazioni, di carattere sia agonistico che non agonistico, nelle discipline sportive praticate, rivolte sia ai giovani che agli adulti, sempre con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi;
e) organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
4. Le attività di cui all’oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell’associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l’obiettivo di minimizzare le spese, dell’attività di volontariato dei propri associati e tesserati ovvero di terzi.
Art. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali
1. L’associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo precedente, a condizione che abbiano, carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti determinati dalla legge.
2. In particolare, l’associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
a) Esercitare attività culturale, educativa e ricreativa legata o collegata allo sport, e ritenuta idonea e utile al completamento sportivo e educativo della persona, con particolare riferimento ai giovani. In particolare, l’associazione intende curare, con attività formativa anche di carattere sociale e culturale, l’aspetto della crescita morale e etica dei giovani, veicolando i principi di lealtà sportiva, l’idea di un agonismo sano orientato innanzitutto verso
il superamento di sé stessi e dei propri limiti, la cultura del rispetto di se stessi e degli altri, il principio inclusivo del senso di appartenenza a un gruppo contro ogni deriva individualistica;
b) perseguire l’opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti dello sport;
c) esercitare attività commerciali a supporto dell’attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
d) costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale a attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell’associazione e ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilierà;
e) gestire, nell’ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
f) esercitare, all’interno degli impianti sportivi gestiti o comunque utilizzati, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
g) organizzare e gestire attività servizi e iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all’attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona e al miglioramento fisico e psichico dell’individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre e eventi di spettacolo;
h) svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi  associativi;
i) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
j) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.
3. Rientra fra gli scopi dell’Associazione anche lo svolgimento dell’attività di “gruppo di acquisto solidale”, come definito dall’art. 1, comma 266 della Legge 24/12/2007 n. 244, ovvero di attività di
acquisto collettivo di beni utilizzati per l’attività sportiva svolta ovvero a essa connessi e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente ai soci, con finalità
etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l’associazione potrà acquisire, sia a titolo di proprietà che di affitto, aziende o rami di esse,
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, richiedere mutui e finanziamenti.
5. L’associazione potrà anche assumere partecipazioni e interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute
necessarie e utili al conseguimento dell’oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da
enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.
Art. 5 - Durata
1. L’associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 6 – Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi, recepimento regolamenti sportivi, tutela dei minori e contrasto agli abusi e alla violenza di genere
1. L’associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi.
2. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport;
3. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CIO, del CONI e del CIP nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di
Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi; si impegna inoltre ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi
sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività
sportiva.
4. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli Organismi di Affiliazione di riferimento, nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate.
5. L’Associazione s’impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle
assemblee degli enti sportivi così come previso dalle disposizioni delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata.
Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal consiglio direttivo dell’Associazione.
 
TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI
Art. 7 - Requisiti per l’ammissione ad associato
1. Possono essere associati (o soci: i due termini devono intendersi equivalenti) dell’associazione le persone fisiche e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta al consiglio
direttivo.
2. Il numero degli associati è illimitato. L’associazione concede la qualifica di associato a coloro che, condividendo gli scopi associativi, accettino le finalità e il metodo dell’associazione e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli stessi e a osservare il presente statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.
3. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell’associato.
4. La quota associativa è personale. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa. La quota e i contributi associativi non sono rivalutabili né restituibili agli associati.
Art. 8 - Categorie di associati
1. Gli associati (soci) si dividono nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori: coloro che hanno costituito l’associazione sportiva dilettantistica;
b) soci ordinari;
c) soci onorari: coloro che vengono nominati tali dall'assemblea su proposta del consiglio
direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti dell'associazione o per particolari meriti sportivi; la nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota
associativa annuale;
2. Gli associati che non hanno compiuto la maggiore età vengono considerati soci junior; essi hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo per quelli che, per incompatibilità con la minore età ovvero per previsione del presente statuto, sono attribuiti agli esercenti la patria potestà su di essi. L’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo può determinare, per tali soci, il versamento della quota associativa di entità ridotta. Al compimento della maggiore età i soci junior acquisiscono automaticamente la qualifica di soci ordinari.
3. La differenziazione di cui ai commi precedenti riguarda esclusivamente i diritti e doveri qui sopra indicati e non comporta alcuna differenziazione in ogni altro diritto o dovere degli associati.
Art. 9 - Norme per l’ammissione degli associati
1. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo.
2. La presentazione della domanda potrà anche avvenire accedendo al sito Internet dell’Associazione, mediante apposita app o mediante qualunque altro strumento informatico predisposto o utilizzato dall’Associazione a tal fine
3. Gli enti di diritto privato dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l’attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all’assemblea dei soci; la domanda di adesione dovrà essere sottoscritta da chi ne ha la legale rappresentanza, che dovrà fornire prova di tale sua qualifica
4. L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione, di condividerne gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di
accettare il presente statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti e i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare le
norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.
5. La domanda di ammissione è sottoposta alla condizione sospensiva dell’accoglimento da parte del consiglio direttivo, il quale delibera in merito all’ammissione degli aspiranti soci, e dispone l’iscrizione dell’aspirante a libro soci e il rilascio della tessera sociale; la qualifica di socio diviene operativa con l’iscrizione al libro soci.
6. L’eventuale rifiuto di ammissione ovvero mancata ratifica dell’ammissione da parte del consiglio direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea
generale dei soci, la quale delibera in merito, sentito il collegio dei probiviri, ove istituito.
7. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa
certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
8. In caso di domanda di ammissione presentate da aspiranti soci minorenni, si applica quanto stabilito dall’art. 16, D. Lgs 36/2021, e successive modifiche e integrazioni, per il tesseramento degli
atleti minorenni. Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale che sottoscriveranno la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.
9. Il Regolamento, ovvero in consiglio direttivo con delibera presa all’unanimità, possono stabilire che la domanda di ammissione se presentata direttamente possa essere accolta provvisoriamente da
qualunque membro del consiglio direttivo, che potrà quindi immediatamente attribuire la qualifica di socio a chi ne faccia richiesta; tale qualifica sarà pienamente operante fino alla prima riunione dell’assemblea; qualora in tale riunione l’assemblea non ratifichi tale ammissione, l’eventuale quota già versata non potrà comunque essere restituita.
10. Analogamente a quanto previsto al comma precedente, il Regolamento, ovvero in consiglio direttivo con delibera presa all’unanimità, possono stabilire che la domanda di ammissione
presentata accedendo al sito Internet dell’Associazione, mediante apposita app o mediante qualunque altro strumento informatico predisposto o utilizzato dall’Associazione, sia da intendere
immediatamente accolta in via provvisoria, così che l’aspirante socio possa immediatamente acquisire tale qualifica; essa sarà pienamente operante fino alla prima riunione del consiglio
direttivo; qualora in tale riunione il Consiglio non ratifichi tale ammissione, l’eventuale quota già versata non potrà comunque essere restituita. Contro la mancata ratifica da parte del consiglio
direttivo è ammesso appello all’assemblea generale dei soci; in tale sede il Consiglio dovrà motivare la mancata ratifica e l’assemblea delibererà in merito, sentito il collegio dei probiviri, ove istituito.
Art. 10 - Diritti degli associati
1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.
2. Tutti i soci hanno diritto di fruire dei servizi e delle iniziative dell’associazione, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo o dall’apposito regolamento sociale, ove emanato, modalità che potranno prevedere il pagamento di una quota specifica, come stabilito al successivo art. 12
3. In particolare, è diritto di ogni socio frequentare la sede dell’associazione e gli impianti o le strutture sportive gestite e/o utilizzate dall’associazione nei giorni e nelle ore stabilite dal direttore sportivo, se nominato, o dal consiglio direttivo, che dovranno comunque dare priorità alle esigenze
degli atleti;
4. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto in assemblea quale che sia l’argomento posto all’Ordine del Giorno ivi compresi l’approvazione e le modificazioni
del presente statuto e dei regolamenti associativi e la nomina degli organi direttivi dell’associazione; nelle Assemblee ogni socio ha diritto a un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese
cooperative, dall’art. 2532, secondo comma, cod. civ.
5. L’esercizio del diritto di voto spettante al socio minore viene esercitato dai genitori esercenti la potestà genitoriale oppure dai soggetti previsti dalla legge o nominati dall’autorità giudiziaria in
conformità alle disposizioni di legge vigenti.
6. Per quanto riguarda l’elettorato passivo, possono candidarsi per l’elezione a qualsiasi carica sociale tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del
Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione.
7. Possono candidarsi per le cariche sociali anche non soci, nel quale caso per la nomina è richiesta la presenza in assemblea, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci, e il voto favorevole di
almeno 9/10 (nove decimi) dei presenti.
8. Ogni associato potrà rappresentare al consiglio direttivo e all’assemblea dei soci indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.
Art. 11 - Doveri degli associati
1. Tutti i soci hanno il dovere di:
a) accettare e osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi nonché, nella pratica sportiva, le decisioni e le indicazioni degli istruttori e degli allenatori;
b) osservare le disposizioni regolamentari della Federazione sportiva. Disciplina sportiva associata e/o Ente di promozione sportiva a cui l’associazione abbia aderito;
c) corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo e i contributi straordinari eventualmente determinati dall’assemblea, dal Consiglio direttivo o dal
Regolamento rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
d) cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell’associazione e all’inserimento e alla formazione dei consociati;
e) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell’associazione e dei dirigenti della stessa, cooperando attivamente al perseguimento degli scopi dell’associazione;
f) astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione e dei suoi dirigenti e allenatori;
g) difendere il buon nome dell’associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.
Art. 12 - Quote
1. I soci sono tenuti a versare le quote associative annuale e le quote specifiche, stabilite con delibera del consiglio direttivo.
2. Con il versamento della quota annuale il socio acquisisce i diritti elencati al terzo comma del precedente articolo 10.
3. La quota annuale deve essere corrisposta al momento dell’assunzione della qualifica di socio e successivamente con cadenza annuale; essa:
- se corrisposta entro il 31 agosto, ha validità fino al termine dell’anno solare nel corso del quale viene
corrisposta;
- se corrisposta dopo il 31 agosto, ha validità fino al termine dell’anno solare successivo, precisandosi
che nel periodo 1 settembre / 31 dicembre dell’anno successivo il socio manterrà tale qualifica, avrà il diritto di partecipare alla vita associativa e di proporre la propria candidatura alle cariche sociali
(commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 10), ma se non avrà rinnovato la quota non potrà utilizzare le strutture sportive gestite dall’associazione né partecipare all’attività sportiva da essa gestita (commi 2 e 3 del precedente articolo 10).
4. Prima della scadenza del termine di validità così stabilito dovrà essere corrisposta la quota per l’anno successivo; qualora ciò non avvenga, con la scadenza della validità della quota il socio perde
automaticamente tale sua qualifica e potrà acquisirla nuovamente con le modalità di cui al precedente art. 9.
5. Le quote specifiche danno diritto alla partecipazione ai corsi, alle competizioni o a altre iniziative organizzate dall’associazione, ovvero all’utilizzo della struttura e/o delle attrezzature della stessa; tali quote o contributi dovranno essere versati prima dell’inizio del corso, della competizione o dell’iniziativa, a meno che non sia diversamente stabilito dal Regolamento dell’Associazione o dalla
delibera dell’assemblea o del consiglio direttivo che le ha istituite.
6. Al fine di consentire e incentivare la partecipazione all’attività sportiva al maggior numero possibile di persone, le quote potranno essere diversificate in funzione delle possibili modalità di
utilizzo delle strutture e fruizione dei servizi dell’associazione.
7. Al momento dell’istituzione delle quote, sia annuali che specifiche, il consiglio direttivo, con
decisione da ratificarsi alla prima assemblea utile, potrà stabilire che ne siano esonerati i soci onorari,
ovvero i soci atleti che si sono particolarmente distinti in ragione dei risultati ottenuti ovvero i soci
che hanno comunque prestato la loro opera a favore dell’associazione o rivestono o hanno rivestito
cariche sociali ovvero, ancora, dei soci che versano in particolari difficoltà finanziarie, fissandone
eventuali limiti e/o condizioni.
Art. 13 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari
1. La qualifica di associato si perde per:
a) recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo, con un
preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso;
b) esclusione, che viene pronunciata dal consiglio direttivo ovvero dall’assemblea contro
l’associato che commette gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori
fondativi dell’associazione, ovvero azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione,
che sia colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono
violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca
ostacolo al buon andamento dell’associazione. Si precisa, in particolare, che per “azione
disonorevole” si considera anche l’espressione a mezzo stampa, web, social network o altre
modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti
dell’associazione o dei suoi componenti;
c) decadenza, per mancato pagamento ovvero mancato rinnovo della quota annuale entro il
termine stabilito all’articolo precedente;
d) decesso.
2. La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio
uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi
versati.
3. Contro il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Difettivo, che deve contenere le
motivazioni per le quali è stato deliberato, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci entro il medesimo
termine di trenta giorni dalla notifica di esso. In tale eventualità l’efficacia del provvedimento è
sospesa fino alla pronuncia di detto organo.
4. L’assemblea per decidere sul ricorso deve essere convocata nel termine massimo di 60 giorni dalla
presentazione dello stesso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con
l’interessato, che deve essere appositamente convocato, a una disamina degli addebiti, sentito anche il
collegio dei probiviri, ove nominato. È comunque fatta salva la previsione di cui all’art. 24, c. 3, c.c
5. La decisione dell’assemblea, che decide sul ricorso contro l’esclusione disposta dal consiglio
direttivo, è inappellabile.
6. La notifica dell’esclusione non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui al comma 1,
lettera “c”, i cui effetti operano in via automatica. Il socio decaduto, se lo vorrà, potrà presentare
nuovamente domanda di ammissione con le modalità di cui all’articolo 9.
7. A carico dei soci possono inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l’ammonizione;
b) la sospensione a tempo determinato della frequenza della sede o degli impianti e/o dagli
incarichi sociali.
Art. 14 - Tesserati
1. Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o
altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è
autorizzata a svolgere attività sportiva con l’associazione.
2. Si applicano gli artt. 15 e, per i tesserati minorenni, 16 del D.Lgs 36/2021 e successive modifiche e
integrazioni nonché i regolamenti degli Organismi ai quali l’associazione sarà affiliata, in materia di
tesseramento.
3. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle
norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita
sportiva dell’associazione e l’utilizzo delle strutture sportive della stessa, all’apposito regolamento che
dovrà essere emanato dal consiglio direttivo e approvato dall’assemblea degli associati.
4. L’organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove
possibile, dall’elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.
5. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento e un contributo di
partecipazione all’attività sportiva esercitata, nella misura che deve essere determinata dal consiglio
direttivo o dal Regolamento. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione
annuale o del contributo di partecipazione all’attività sportiva non può esercitare i diritti spettantegli
come tale.
6. I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l’Associazione è
affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell’ente sportivo di riferimento,
del C.O.N.I. e/o del C.I.P. Il tesseramento agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l’Atleta
all’Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
7. I Tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e
internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall’I.P.C. e dal C.I.P.
TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 15 - Organi associativi
1. Gli organi attraverso i quali l’associazione esplica le sue funzioni sono:
a) l’assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il presidente onorario, ove nominato dall’assemblea dei soci
e) il vice-presidente vicario;
f) il segretario, ove nominato dal Consiglio direttivo;
g) il tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;
h) l’organo di controllo e l’organo di revisione, ove nominati dall’assemblea dei soci o obbligatori
in base alla legge;
i) il collegio dei probiviri, ove nominato dall’assemblea.
2. L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e è
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
3. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle
quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e
che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o sospensione da parte della F.S.N., D.S.A.
o E.P.S. cui l’associazione si affilierà. In caso di sopravvenuti provvedimenti disciplinari dagli organi
degli Enti o Federazioni cui l'associazione sia affiliata superiori a 90 giorni, i consiglieri decadono dalla
carica e per il periodo dell’inibizione non possono ricoprire cariche sociali.
4. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021, e
successive modificazioni e integrazioni, e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo
periodo, D.Lgs. 112/2017, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 16 - Assemblea degli associati
1. L’assemblea generale degli associati è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i
soci aderenti all’associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Per i soci minorenni hanno diritto a parteciparvi gli
esercenti la potestà genitoriale oppure i soggetti previsti dalla legge o nominati dall’autorità
giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
2. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
dissenzienti.
3. L’assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
4. La convocazione dell’assemblea degli associati deve avvenire almeno quindici giorni prima della
data fissata per la riunione mediante, alternativamente, pubblicazione sul sito internet
dell’associazione o sulla pagina Facebook o di altro social network, o comunicazione agli associati a
mezzo posta ordinaria, elettronica o consegna diretta, ovvero, infine, attraverso la pubblicazione
dell’avviso su un quotidiano locale ad ampia diffusione. È ammesso l’utilizzo contemporaneo di più
modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.
5. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza, e la data prevista per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata
nello stesso giorno della prima.
6. L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’associazione, ovvero in altro luogo nel
comune in cui ha sede l’associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
Art. 17 – Audio e video assemblee
1. È ammesso lo svolgimento dell’assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali
che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi.
2. È in ogni caso necessario che:
a) siano rispettati il metodo collegiale e sia garantita la parità di trattamento degli aventi diritto a
partecipare, e comunque nel rispetto di ogni norma di legge all'uopo applicabile;
b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le
istruzioni per il collegamento ovvero i luoghi audio/audiovideo collegati a cura della società,
nei quali gli intervenuti potranno affluire.;
Art. 18 - Funzionamento dell’assemblea e quorum costitutivi e deliberativi
1. Le assemblee sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza, dall’associato con
maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
2. Qualora non sia stato nominato il Segretario dell’Associazione l’assemblea, su proposta del
presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati
presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche associative non
potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.
3. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per
delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere prevista nello stesso giorno della
prima. Essa delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in
proprio o per delega; per la sola delibera di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
4. Ogni socio cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto.
5. È ammesso il voto per delega nella misura massima di tre deleghe per ogni associato. La delega può
essere conferita solo ad altri associati e può essere conferita sia a componenti degli organi associativi
sia a eventuali dipendenti o collaboratori dell’associazione.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o del Rendiconto Economico e Finanziario) e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
7. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi
riguardanti le persone e la qualità delle persone o comunque nei casi in cui l’assemblea lo ritenga
opportuno. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda,
salvo che, su richiesta del presidente, l’assemblea non deliberi, con le maggioranze di cui sopra, per il
voto palese.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali
scrutatori utilizzando, all’uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a
garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell’associazione. Ogni socio
ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.
Art. 19 - Assemblea ordinaria
1. L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio (o Rendiconto
Economico e Finanziario);
2. La convocazione dell’assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo
con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per
cento degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente dell’associazione,
proponendo l’ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni
dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
3. Rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria le seguenti decisioni:
a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione: l’assemblea valuta e
approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti
organizzativi, definisce le linee programmatiche dell’anno entrante;
b) approvare il bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario), predisposto dal
consiglio direttivo;
c) nominare, previa determinazione del numero entro i limiti fissati dal presente statuto, i
componenti del consiglio direttivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla
decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle
eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
d) eleggere il presidente dell’associazione, il vice-presidente e l’eventuale presidente onorario;
e) approvare i regolamenti eventualmente predisposti dal consiglio direttivo, ivi compresi i
modelli organizzativi di cui all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 39/2021, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) deliberare in merito ai provvedimenti di esclusione dei soci decisi dal consiglio direttivo e
pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;
g) deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura
straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall’assemblea degli associati:
i. l’acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di
immobili e diritti reali immobiliari;
ii. la partecipazione a bandi di gara per l’affidamento di impianti sportivi pubblici o privati o
di altre attività, immobili o concessioni;
iii. la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l’assunzione di partecipazioni
sociali e interessenze di qualsiasi specie;
iv. la concessione di fideiussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell’associazione, la
concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell’associazione;
v. ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore a quello eventualmente
risultante dall’atto di nomina dell’Organo Amministrativo
h) deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita e i rapporti
dell’associazione che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione,
nonché su quelle proposte dagli associati.
Art. 20 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento
dell’associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio
direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri o da tanti associati che rappresentino almeno un
quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente della
associazione, proponendo l’ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro
trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
Art. 21- Consiglio direttivo
1. L’associazione è diretta e amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di
membri, con il limite minimo di tre e il limite massimo di XXX i cui componenti, scelti esclusivamente
fra gli associati (salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 7), vengono nominati dall’assemblea,
restano per il tempo stabilito dall’assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro
anni, e sono rieleggibili.
2. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza
dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
consigliere ha diritto a un voto, compreso il presidente; in caso di parità di voti, quello del presidente è
decisivo.
3. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di
tutti i consiglieri, e dell’Organo di controllo, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli
argomenti all’Ordine del Giorno.
4. Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto verbale utilizzando, all’uopo, apposito libro,
anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga
fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.
6. Il consiglio direttivo potrà avere luogo anche “da remoto” ai sensi del precedente articolo 17 dello
statuto.
Art. 22 - Funzioni del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente
l’esercizio dell’attività associativa. Salvo quanto stabilito dalla lettera “r” del secondo comma del
presente articolo, al Consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione
dell’associazione, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che
straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all’assemblea degli associati, secondo
gli indirizzi eventualmente delineati dall’assemblea stessa.
2. In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:
a) l’eventuale predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all’assemblea
degli associati;
b) la predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché se
ritenuto opportuno per una migliore illustrazione dell’andamento della gestione, della
relazione economica e associativa, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli
associati;
c) l’eventuale predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea degli associati;
d) la predisposizione del bilancio sociale, ove ritenuto utile od opportuno dal consiglio direttivo,
ovvero ove reso obbligatorio in forza di legge;
e) l’esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e le deliberazioni in ordine
alle stesse, salvo quanto previsto al precedente art. 9;
f) l’eventuale attribuzione a uno o più dei suoi componenti della facoltà di accogliere
provvisoriamente le domande di ammissione a soci, come previsto dall’art. 9
g) la determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e
dei tesserati alle attività organizzate dall’associazione, se non demandata al Regolamento;
h) l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati dei tesserati e i provvedimenti
di esclusione degli stessi, salva l’eventuale successiva ratifica dell’assemblea degli associati;
i) la gestione dei c/c bancari e della tesoreria;
j) l’instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l’individuazione dei collaboratori
dell’associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;
k) la convocazione delle assemblee degli associati;
l) la redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione e/o di
singoli settori di attività, da presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione;
m) il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto
all’assemblea degli associati;
n) il promovimento di azioni giudiziarie in qualsiasi sede anche arbitrale e in ogni grado e la
relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, le transazioni, le rinunce alle liti e i
compromessi in arbitri anche amichevoli;
o) la ratifica, o il respingimento, dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli
consiglieri;
p) la nomina, ove ritenuto utile e opportuno, ovvero se obbligatorio secondo i regolamenti
federali, del Direttore Tecnico e del Direttore Sportivo, definendone le funzioni, nel rispetto dei
regolamenti tecnici federali, e l’eventuale retribuzione
q) la nomina del responsabile della protezione dei minori e del responsabile safeguarding di cui
all’articolo 33, comma 6, D;lgs; 36/2021, nomine che possono essere attribuite alla stessa
persona
r) lo svolgimento di ogni altra attività di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
(quest’ultima solo se non sia riservata alla competenza dell’assemblea e sia ritenuto opportuno
non sottoporla comunque all’assemblea), con la sola eccezione degli adempimenti fiscali; le
operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel
corso della prima assemblea successiva.
3. Il consiglio direttivo può eleggere il segretario e il tesoriere, cariche che possono essere attribuite
anche a membri esterni il consiglio direttivo e possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri con l’uso della firma sociale, con quelle limitazioni
che crederà opportune, ad uno o più Consiglieri Delegati.
Art. 23 - Presidente, vice presidente e presidente onorario
1. Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli
altri organi associativi; è responsabile, unitamente al segretario se nominato, della tenuta dei libri
contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto; ha competenza
esclusiva per l’effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali della stessa.
3. Al presidente dell’associazione compete comunque in autonomia, sulla base delle direttive emanate
dal consiglio direttivo, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria
amministrazione dell’associazione, salvo diversa deliberazione assunta al momento della nomina. In
casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del
suo operato.
4. Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello
statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il vice-presidente, se nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale in caso di assenza o
impedimento del presidente, ma non la responsabilità della tenuta dei libri sociali né il potere/dovere
di occuparsi degli adempimenti fiscali.
6. L’assemblea degli associati può, su proposta del consiglio direttivo, nominare un presidente
onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato lustro all’associazione. Il presidente onorario dura in
carica fino alla scadenza del consiglio direttivo, può essere rinnovato e può partecipare alle riunioni del
consiglio direttivo e dell’assemblea degli associati con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
7. Nel caso in cui il presidente sia colpito da provvedimenti disciplinari e quindi decada dalla carica a
norma del presente statuto, ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo deve
senza indugio nominare al suo interno un nuovo presidente e convocare l’assemblea per eleggere un
nuovo componente del consiglio direttivo, che resterà in carica fino allo scadere del mandato dei
consiglieri rimasti in carica. All’ordine del giorno di tale assemblea dovrà essere inserita anche la
ratifica della nomina del nuovo presidente, ovvero la nomina di un nuovo presidente.
Art. 24 – Cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
1. Il consiglio direttivo decade:
a. per dimissioni contemporanee o contemporanea vacanza di più della metà dei suoi
componenti;
b. per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, ovvero rendiconto economico-
finanziario da parte dell’assemblea.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare
contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla
mera integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti nella votazione alla carica
di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che
provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall’assemblea
l’intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato. Verificandosi tale
situazione il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il
vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla
convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni. Fino alla sua nuova costituzione, e
limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal
consiglio decaduto in regime di prorogatio.
4. Qualora per qualsiasi causa decada il presidente il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più
anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei
successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Art. 25 - Segretario e tesoriere
1. Il segretario, se nominato, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del
consiglio direttivo; coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività che si
rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione; attende
alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.
2. Il tesoriere, se nominato, cura la gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione e la tenuta
dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative e al pagamento, su mandato del
presidente, delle spese inerenti la gestione dell’associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere può
essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare
versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio
direttivo.
3. Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona, e
possono essere affidate anche a soggetti che non fanno parte del consiglio direttivo, e anche a soggetti
non soci.
Art. 26 - Organo di controllo e organo di revisione
1. L’assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla
legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato
anche al controllo contabile. All’organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 c.c.
2. In alternativa l’associazione potrà nominare un revisore unico o da un collegio dei revisori dei conti
delegati alla mera revisione legale.
3. L’organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni
all’associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell’organo
collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all’albo dei revisori legali.
4. L’organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri
effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l’assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste
alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
5. L’organo di controllo esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’associazione e sulla legalità e
rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità
almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, esprime
parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al
presidente dell’associazione per i necessari provvedimenti.
6. Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti
7. L’incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell’organo di controllo o di revisore
dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché
con l’espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell’associazione.
8. I componenti l’organo di controllo e dell’organo di revisione durano in carica quattro anni, e
decadono alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della
carica.
Art. 27 - Collegio dei probiviri
1. Il collegio dei probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall’assemblea degli
associati; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio
direttivo con voto consultivo.
2. I probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto
dagli associati e dal consiglio direttivo, e relative ai rapporti e agli eventuali contrasti tra gli associati e

tra questi e gli organi dell’associazione.

TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI
Art. 28 - Patrimonio ed entrate dell’associazione
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale;
b) dalle quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati e dagli eventuali contributi
straordinari deliberati dall’assemblea;
c) dagli avanzi di bilancio accantonati a riserva;
d) dai contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti
pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell’associazione;
e) dalle donazioni, lasciti e eredità;
f) da tutti gli altri beni, mobili e immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti
all’associazione, al netto dei debiti per l’acquisizione degli stessi o per la gestione
dell’associazione;
2. Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative annuali versate dagli associati;
b) dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o l’utilizzo di servizi organizzati in favore
degli associati, dei tesserati o di terzi;
c) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
d) dai contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti
pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell’associazione;
e) dalle eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
f) dalle entrate, al netto dei relativi costi, derivanti dallo svolgimento delle attività diverse e
strumentali di cui all’art; 4
g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell’associazionismo sportivo;
Art. 29- Esercizio finanziario e bilancio
1. L’esercizio finanziario dell’associazione si apre il 1 settembre di ogni anno e termina il 31 agosto
dell’anno successivo
2. Il bilancio dovrà essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro quattro mesi dal
termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l’assemblea per
l’approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell’esercizio.
3. I bilanci debbono essere comunicati all’organo di controllo e all’organo di revisione, ove nominati,
almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea degli associati e devono restare depositati
nella sede dell’associazione ovvero resi disponibili sul sito internet o sulla pagina Facebook (o altro
social network) dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la
loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La
richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente previa richiesta per
iscritto al Consiglio direttivo.
4. Il bilancio approvato dall’assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee
unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne
faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 10 giorni, ovvero resi disponibili sul sito
internet/pagina Facebook (o altro social network) dell’associazione.
5. In considerazione dell’entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio potrà essere sostituito
– su proposta del consiglio direttivo e previo parere favorevole dell’organo di controllo, se nominato –
da un Rendiconto Economico/Finanziario redatto secondo il criterio di cassa ovvero, se ritenuto
opportuno dal Consiglio direttivo, di competenza.
6. Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a
fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività
istituzionali.
7. In caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea decade l’intero consiglio
direttivo, compreso il presidente. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dal precedente
articolo 24.
Art. 30 - Libri sociali
1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell’associazione:
a) il libro degli associati;
b) il libro verbali delle assemblee;
c) il libro verbali del consiglio direttivo;
d) eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge;
2. I libri sociali – fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma
libera, anche a fogli mobili, e devono essere conservati nella sede sociale o presso altro luogo ritenuto
a ciò idoneo dal presidente, che ne ha la responsabilità.
3. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente e, se nominato, il
segretario.
4. I libri dell’associazione posso essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per
iscritto all’associazione, la visione deve essere consentita entro trenta giorni dalla richiesta; le copie

cartacee eventualmente richieste saranno a spese del richiedente.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITA’
Art. 31 - Assegnazione degli incarichi e compensi
1. Per l’organizzazione dell’attività dell’associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo
anche a persone che non rivestono la qualità di associato, precisandone i caratteri e la natura. Resta
tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli
incarichi connessi con l’attività associativa, finalizzato, tra l’altro, al contenimento delle spese.
L’affidamento di tali incarichi compete al Consiglio direttivo ovvero al presidente, salvo che essi non
decidano di demandare la scelta all’assemblea.
2. Sempre per l’organizzazione dell’attività potranno essere istituiti, su delibera del Consiglio direttivo
o dell’assemblea, anche organi collettivi, quali un comitato/consiglio di direzione tecnica, un comitato
etico, specifiche commissioni o simili; le competenze e le modalità di funzionamento di tali organi
saranno decide nel momento della loro istituzione e potranno essere variate successivamente, con
delibera del medesimo organo che li ha istituiti. Il provvedimento di istituzione di tali organi stabilirà
anche a chi compete la nomina dei loro componenti, nel rispetto del principio della massima
partecipazione e coinvolgimento di tutti gli associati ma anche delle esigenze di elasticità di gestione.
3. L’organo amministrativo può attribuire un compenso agli amministratori e ai soci investiti di
incarichi operativi, legato all’attività svolta e non alla carica ricoperta, che può essere rappresentato,
verificandosene le condizioni, anche da compensi per attività di lavoro sportivo o premi per l’attività
sportiva dilettantistica esercitata ovvero da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-
gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni,
il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come
individuata dall’art. 8, D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Agli amministratori e ai soci che prestano la propria opera in favore dell’associazione spetta in ogni
caso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese
avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti
giustificativi delle spese sostenute, ovvero in forma forfetaria qualora ciò sia previsto o comunque
consentito dalla legge, nei limiti dalla stessa stabiliti.
5. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, o di altra natura, quando ciò sia
necessario o utile ai fini dello svolgimento dell’attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità
associative.
6. L’associazione può altresì avvalersi di volontari, ai quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs
36/2021, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 32 – Incompatibilità
1. Ai membri del consiglio direttivo si applica l’incompatibilità relativa alle cariche sportive ricoperte
prevista dall’art. 11, D.Lgs 36/2021, e successive modifiche e integrazioni;
2. La funzione di membro del consiglio direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le
finalità associative. In simili eventualità è compito dell’interessato dimettersi dalla carica. Qualora in
assenza di dimissioni tale incompatibilità sia rilevata dal Consiglio direttivo tale organo potrà
deliberarne l’esclusione. Contro tale delibera l’interessato può ricorrere all’assemblea ordinaria entro
il termine di 30 giorni da quando essa gli sia stata notificata. L’assemblea per decidere in merito dovrà
essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione di tale ricorso.
3. La qualità di membro del consiglio direttivo è compatibile con eventuali rapporti lavorativi con
l’associazione, a condizione che ciò sia nell’interesse dell’associazione medesima, sia deliberato dal
consiglio direttivo con l’astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito
rispetti le previsioni di cui all’art. 8 del D. Lgs 36/2021, e successive modifiche e integrazioni Il
conferimento dell’incarico lavorativo, operato dal consiglio direttivo in via provvisoria, necessita
inoltre dell’approvazione dell’assemblea dei soci, con l’astensione del consigliere interessato alla
delibera.
Art. 33 - Sezioni territoriali e operative
1. Il consiglio direttivo può proporre all’assemblea degli associati la costituzione di apposite sezioni,
territoriali od operative, incaricate di provvedere a specifiche attività dell’associazione. Ogni sezione
sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal consiglio direttivo e
approvato dall’assemblea degli associati.
 
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
1. L’Associazione aderisce ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in
applicazione dei principi di cui all’art. 1 del D.L. 220/2003, e successive modifiche e integrazioni, è
riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi a oggetto l’osservanza e
l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo
nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive
nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative
sanzioni disciplinari sportive;
2. Conseguentemente, nelle materie di cui al comma precedente, l’associazione, i suoi soci e i suoi
tesserati, hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P.
gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, e si impegnano a rispettare, dal momento
dell'ammissione all’associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la
clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.S.N. D.S.A. o E.P.S. cui
l’associazione si affilierà.
3. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l’associazione, i propri organi, e i propri associati e/o
tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella
competenza degli organi di giustizia federali, o nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi
dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse
possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che trattasi di controversie per le quali
la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l’associazione e i suoi soci e tesserati si impegnano
a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte a un arbitro, amichevole compositore,
nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili competente per territorio.
4. Il giudizio dell’arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico
della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
5. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è
oggetto della controversia. L’accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a
seguito dell'accettazione dell'incarico.
Art. 35 – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza, discriminazione e doping
1. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soci e dei tesserati costituisce un valore
assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
2. L’Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti
dei soci e dei tesserati, si impegna a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del
Coni e/o delle FSN, DSA, EPS cui si affilierà e, in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio
della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021, e successive modifiche e
integrazioni
3. L’Associazione nominerà, ai sensi dell’art. 33, c. 6, D.Lgs 36/2021, il responsabile della protezione
dei minori e il responsabile safeguarding, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso,
violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale
degli sportivi
4. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza,
l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale sono individuate e
regolamentate dall’apposito Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva della
associazione, adottato ai sensi dell’art. 16, c. 2, del D.Lgs 39/2021, e successive modifiche e
integrazioni
5. L’associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"; – e successive modificazioni e
integrazioni - comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle
disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o
di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna a adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle
eventuali variazioni e innovazioni di tale legge.
Articolo 36 - Acquisizione della personalità giuridica, trasformazione dell’associazione
e iscrizione al Registro Unico del Terzo settore
1. L’Associazione potrà acquisire la personalità giuridica secondo le previsioni e con le modalità
stabilite dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2021; la decisione di avvalersi di tale possibilità è rimessa alla
valutazione e delibera dell’assemblea dei soci, in sede ordinaria.
2. L’assemblea straordinaria dell’associazione potrà deliberare la trasformazione c.d. “eterogenea”
dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva, nonché l’acquisizione della
qualifica di Ente del Terzo Settore e la conseguente iscrizione al Registro unico nazionale del terzo
settore, previa modifica, se necessaria o comunque ritenuta opportuna, del presente statuto.
Art. 37 - Scioglimento dell’associazione
 
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1. Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati
dall’assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
1. Lo scioglimento dell’associazione potrà inoltre avvenire “ipso jure” per:
a) rinuncia alla qualifica, ovvero perdita di tale qualifica, da parte di tutti gli associati;
b) mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di
funzionamento dell’assemblea.
Art. 38 - Modalità di liquidazione
1. In caso di scioglimento dell’associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità:
l’assemblea degli associati o, subordinatamente, il presidente uscente, o, ancora in subordine, l’ultimo
associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del
patrimonio dell’associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai
fini previsti dal precedente art. 2.
Art. 39 - Regolamento Interno
1. Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall’eventuale regolamento predisposto
dal consiglio direttivo e approvato dall’assemblea dei soci.
1. Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente statuto; esse saranno
vincolanti per tutti i soci e gli organi dell’Associazione.
3. Copia del Regolamento, unitamente a copia del presente statuto, sarà conservata presso la sede
dell'Associazione e presso tutti i luoghi nei quali l'Associazione svolgerà la propria attività in modo
stabile, ivi compresi gli edifici annessi agli impianti sportivi, utilizzati continuativamente e liberamente
accessibili ai soci.
4. Con l’iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento.
5. Il Regolamento potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria e su iniziativa del
consiglio direttivo, ogni volta che quest’ultimo ne ravvisi l’opportunità. Le modifiche del Regolamento
entreranno in vigore non meno di trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà
essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso ovvero agli articoli di esso che sono stati
modificati.
Art. 40 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di
associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021, e successive modifiche e
integrazioni nonché – per le attività di natura sportiva dilettantistica – i regolamenti delle F.S.N., D.S.A.

o E.P.S. cui l’associazione si affilierà.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 23 Giugno 2024
e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato c/o l’Agenzia delle Entrate per la
registrazione in esenzione da imposta di registro ai sensi dell’art. 12, c. 2 bis, D.Lgs. 36/2021,
come modificato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120, e in esenzione da imposta di
bollo ai sensi l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente
della Repubblica 26/10/1972 n. 642, come modificata dall’art. 1, comma 646, della legge 30
dicembre 2018, n. 145